Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata contro o a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita insussistenza dell’illecito in parola stante la mancanza di un incarico formale per la predisposizione di una lettera di richiesta di pagamento inviata all’ex cliente prima del biennio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Favi), sentenza n. 279 del 31 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Luglio 2018 (censura)
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