L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Favi), sentenza n. 279 del 31 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Luglio 2018 (censura)
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