Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 276 del 31 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 31 Dicembre 2022 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 30 Marzo 2018 (censura)
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