Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che: a) presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato e autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente; b) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Nella specie è stata negata l’iscrizione al dipendente comunale assegnato ad altro ufficio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 7 maggio 2001, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 07 Maggio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 27 Luglio 2000
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