Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 136 del 15 novembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 51 del 10 Settembre 2021 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22463 del 26 Luglio 2023 (respinge)
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