Per l’iscrizione all’albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e competente ad accertarla è il C.d.O. che procede ad una valutazione autonoma e discrezionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 7 maggio 2001, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 07 Maggio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 22 Marzo 2000
0 Comment