In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la necessaria sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Posto che l’art. 653 c.p.p., anche a seguito della modifica disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del provvedimento disciplinare.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 2 ottobre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 02 Ottobre 2009
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