L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Ottobre 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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