Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Ottobre 2019 (sospensione)
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