Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Ottobre 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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