Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, limitatamente alla previgente disciplina (art. 51 RDL n. 1578/1933), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Ottobre 2019 (sospensione)
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