Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdf, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 26 Settembre 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25440 del 29 Agosto 2023 (respinge)
0 Comment