L’assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non è dotata di efficacia di giudicato in sede disciplinare

L’assoluzione penale per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cpp e art. 530 co. 1 cpp) non è dotata di efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare salva, ovviamente, la possibilità di utilizzare ai fini della decisione, i fatti materiali emersi in ambito penale, ove ritualmente acquisiti al procedimento avanti il CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 263 del 30 dicembre 2022

NOTA:
Sull’assoluzione penale pronunciata con la formula che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022.
Sull’assoluzione penale pronunciata perché ” il fatto non costituisce (più) reato”, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022.
Sul proscioglimento penale per prescrizione del reato, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Ottobre 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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