L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 16 Giugno 2017 (sospensione)
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