La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 16 Giugno 2017 (sospensione)
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