Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 11 Aprile 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Giugno 1998
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