L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, ove non sia stato aperto il procedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 11 Aprile 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Giugno 1998
0 Comment