Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 20 Dicembre 2022 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Maggio 2021 (archiviazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)
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