L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. Qui non trova infatti applicazione l’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o “Testo Unico Iva”, che, nell’escludere l’obbligatorietà dall’emissione della fattura laddove quest’ultima non sia stata “richiesta dal cliente”, si riferisce ad operazioni relative al “Commercio al minuto” tra le quali non è annoverata l’opera professionale prestata dall’avvocato, per il quale, invece, l’obbligo di fatturazione discende dall’art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo – quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera “effettuata” (ex art. 6 del T.U. cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16252 (respinge)
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