L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito dal contrario e più risalente orientamento (secondo cui l’illecito in parola avrebbe natura istantanea), per aderire quindi alla giurisprudenza più recente (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 106 del 25 giugno 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16252 (respinge)
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