Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 15 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 04 Luglio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19200 del 06 Luglio 2023 (accoglie)
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