L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, la mancata regolarizzazione della procura comporta l’estinzione del procedimento, con conseguente consolidamento della sanzione irrogata dal CDD.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 246 del 15 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 19 Marzo 2021 (radiazione)
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