Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 3 del 01 Giugno 2018 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21069 del 18 Luglio 2023 (respinge)
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