L’avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza (nella specie, abogado); il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l’«integrazione»). Tale normativa è posta a tutela della collettività e non del singolo consociato, sicché è giuridicamente irrilevante che questi sappia o meno quale sia l’effettivo titolo di origine del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 239 del 3 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 08 Gennaio 2018 (censura)
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