Espressioni sconvenienti ed offensive: un contemperamento in concreto con il diritto di espressione e di critica

Secondo i canoni dell’attuale costume, l’espressione dialettale “un fari u picciriddu” (lett. “non fare il bambino”), rivolta al Collega di controparte all’esito di un’udienza piuttosto animata, sebbene colorita nella forma e al più inopportuna, non pare oltrepassare la soglia dell’illecito deontologico (art. 52 cdf), essendo piuttosto da ricomprendere nell’ambito di un diritto di espressione e critica in senso lato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogata all’incolpato dal Consiglio distrettuale di disciplina).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stoppani), sentenza n. 237 del 3 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite ad espressioni di contenuto diverso, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 101 del 5 maggio 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 03 Dicembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Caltanissetta, delibera n. 5 del 23 Novembre 2017 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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