Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pescara, 25 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f GALATI, rel. FRANCO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 11 Aprile 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 25 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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