Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, 17 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2001, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 11 Aprile 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 17 Marzo 2000
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