Divieto di assistere un coniuge o convivente contro l’altro dopo averli assistiti entrambi: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 222 del 25 novembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 135 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 183.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 25 Novembre 2022 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 29 Agosto 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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