La prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

La decorrenza del termine perentorio posto dall’art. 297 c.p.c. per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso (nella specie, per pregiudizialità penale) presuppone che il processo pregiudiziale sia stato definito con sentenza passata in giudicato; pertanto, sicché l’inosservanza di detto termine non può essere invocata nel diverso caso in cui il procedimento disciplinare sia stato “riattivato” prima di tale momento dal COA con atto di “ripresa” che non è soggetto a termini di decadenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 25 Novembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 31 Dicembre 2021 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19137 del 06 Luglio 2023 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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