Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del CDD allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al CDD di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 2 del 04 Febbraio 2019 (sospensione)
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