In tema di procedimento disciplinare ove l’illecito risulti estinto per prescrizione, il consiglio giudicante può prosciogliere con formula piena il professionista, invece di far luogo alla dichiarazione di causa estintiva, purché la prova evidente dell’innocenza dell’incolpato si deduca agevolmente dagli elementi di fatto già acquisiti; in caso contrario, ove non sussista la prova piena della non colpevolezza dell’imputato, dovrà semplicemente essere dichiarata la prescrizione dell’azione. (Nella specie non essendovi la prova certa ed evidente è stata dichiarata la prescrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 24 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 11 Aprile 2001 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 24 Settembre 1999
0 Comment