Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi

Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 212 dell’11 novembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 17 del 31 Dicembre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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