Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 209 dell’11 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 11 Novembre 2022 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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