La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 207 del 9 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 09 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Marzo 2015 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34351 (respinge)
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