L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 207 del 9 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 09 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Marzo 2015 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34351 (respinge)
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