In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, le dichiarazioni rese dall’incolpato al consigliere istruttore nel corso della fase preprocedimentale, ex art. 58 della l. n. 247 del 2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante, sia perché il procedimento che si svolge dinanzi al COA, ed a maggior ragione la fase dinanzi al consigliere istruttore del consiglio distrettuale di disciplina, hanno natura sostanzialmente amministrativa, escludendo, dunque, l’applicazione delle garanzie difensive approntate in sede processuale, sia perché prevale, in ogni caso, il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36660 del 14 Dicembre 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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