Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. VINATZER), sentenza del 2 aprile 2001, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 02 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Maggio 1999 (sospensione)
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