Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 6 CDF previgente e, ora, art. 9 nuovo CDF); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’attività professionale svolta o da svolgere (artt. 43 e 45 CDF previgente e, ora, 29, quarto comma, in relazione all’art. 25, primo comma, nuovo CDF). La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 09 Novembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 80 del 04 Dicembre 2020 (sospensione)
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