Il praticante procuratore che abbia compiuto il periodo di pratica forense e che conseguito il certificato di compiuta pratica o abbia comunque il diritto di ottenerlo, può restare iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitante (escluso, se già spirato il termine del sessennio, la possibilità di continuare ad esercitare il patrocinio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 11 aprile 2001, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 11 Aprile 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Marzo 2000
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