L’art. 41, co. 12, L. n. 247/2012, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il praticante possa svolgere attività per una durata di cinque anni e senza limiti territoriali ma esclusivamente in sostituzione del proprio dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”, davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge, tra cui non è previsto il TAR ma esclusivamente il Tribunale ordinario ed il Giudice di pace (con diversi limiti a seconda che si tratti di cause civili o penali).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 28 Ottobre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera n. 1 del 17 Ottobre 2016 (richiamo)
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