Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 43/2020, 2/2020, 209/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 28 Ottobre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Sala Consilina, delibera n. 1 del 17 Ottobre 2016 (richiamo)
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