È inammissibile il ricorso al C.N.F., presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2001, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 11 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Luglio 1999 (sospensione)
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