Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Istanza di rinvio – Fissazione nuova udienza – Comunicazione al domiciliatario – Mancata conoscenza da parte del ricorrente – Irrilevanza – Istanza di rifissazione dell’udienza di trattazione – Rigetto

Va rigettata l’istanza diretta alla rifissazione della udienza destinata alla trattazione del ricorso dinanzi al CNF, qualora la procedura adottata dal Consiglio in occasione della comunicazione del rinvio del processo richiesto dal ricorrente risulti, come nella specie, esente da censure per essere stata indirizzata con telegramma al domicilio eletto, restando gli ulteriori passaggi della comunicazione totalmente estranei alla cognizione del Collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), decisione del 21 aprile 2011, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 21 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 31 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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