L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento già esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022 (estinzione) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 12 Febbraio 2021 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23990 del 07 Agosto 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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