E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento già esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 12 Febbraio 2021 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23990 del 07 Agosto 2023 (respinge)
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