L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie trattavasi di ricorso proposto a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 12 Febbraio 2021 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23990 del 07 Agosto 2023 (respinge)
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