Gli atti dell’indagine penale, regolarmente acquisiti al fascicolo disciplinare, ben possono essere utilizzati dal Giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento e ciò, in assenza di contestazioni da parte dell’incolpato, quand’anche formati in violazione delle regole procedimentali che sovrintendono l’acquisizione della prova in sede penale, purché tale acquisizione sia avvenuta nel rispetto di norme imperative o in modo conforme all’ordine pubblico o al buon costume.
(In applicazione del principio di cui in massima la Sezione, in assenza di eccezione da parte dell’incolpato, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica prima del decreto autorizzativo del G.I.P.)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 7 del 16 febbraio 2023
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