In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art. 18 L. 247/2012 (già art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza , ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 170 del 11 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 11 Ottobre 2022 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Giugno 2018 (censura)
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