Il COA di Genova formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di Garante comunale per i diritti dei detenuti. In particolare, richiamato il parere n. 30/2017, che aveva escluso l’incompatibilità pur richiamando l’importanza di osservare in ogni caso le norme deontologiche in materia di conflitto di interessi. Alla luce di ciò, chiede di sapere se – in particolare – l’esigenza di osservare tali norme si riferisca anche agli incarichi in essere al momento della nomina.

Ferma restando la necessità di valutare in concreto l’effettiva incidenza dell’incarico sulla tenuta delle norme in materia di conflitto di interessi, si rileva che – in astratto – le ragioni e le esigenze che il parere n. 30/2017 pone alla base del richiamo alle norme in materia di conflitto di interesse – e segnatamente “la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi” – ben possono riferirsi anche agli incarichi in essere al momento della nomina.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 20 Dicembre 2022
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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