Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda al cliente la consegna di un assegno a garanzia del proprio compenso professionale e di quello dei propri collaboratori. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 7 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 08 Marzo 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (censura)
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