Alla cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare, per cui è sufficiente il solo rispetto del quorum per l’adozione della delibera; peraltro, la legge professionale forense prevede gli istituti dell’astensione e della ricusazione per i soli procedimenti disciplinari, che hanno struttura giudiziale (rectius: giustiziale) e non anche per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’albo, che hanno natura amministrativa, e in cui l’eventuale difetto di obiettività di un membro del COA è denunciabile al CNF non quale autonoma ragione di censura, ma quale sintomo di eccesso di potere nella decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 11 Ottobre 2022 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 22 Ottobre 2020 (cancellazione amm.va)
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