Nelle more della risposta al quesito, è stato emanato il d.m. 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in data 8 ottobre 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 che – modificando il d.m. n. 55/2014 – interviene anche sulla materia evocata dal richiedente.
In particolare, l’articolo 2 del d.m. n. 147/2022 interviene sul comma 6 dell’articolo 4 del d.m. 55/2014, che pertanto risulta così formulato: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”, così chiarendosi – in linea con quanto richiesto dal Consiglio di Stato e dal Consiglio nazionale forense – l’incertezza interpretativa di cui al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 20 Dicembre 2022- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)
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